In materia di armi bianche, è esclusa l’applicazione
della causa di esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, prevista dall’articolo 131-bis Cp, quando le modalità obiettive della condotta,
rappresentate da un significativo e comprovato pericolo connesso ad un possibile utilizzo del coltello sequestrato (posto sotto il sedile del lato passeggero), non permettono di qualificare il fatto in termini di minima e trascurabile offensività del bene giuridico tutelato dalla norma penale violata. (Fattispecie in tema di porto, senza giustificato motivo, di
coltello a molla con manico in legno e lama tagliente in acciaio avente lunghezza pari a cm 12, in violazione dell’articolo 4, comma 3, legge n. 110/1975).
¶ Tribunale di Lecce, sezione I penale, sentenza 14 gennaio 2025 n. 72 – Giudice M. Torelli
IL COMMENTO DEL CAVILLO 
Quando NON SUSSISTE UN CONCRETO E COMPROVATO PERICOLO E QUINDI IL FATTO PUO’ ESSERE CONSIDERATO IN TERMINI DI MINIMA E TRASCURABILE OFFENSIVITA’, invece, IL FATTO PUO’ ESSERE CONSIDERATO DI SPECIALE TENUITA’ E QUINDI SI APPLICA L’ART.131 BIS C.P. CHE ESCLUDE LA PUNIBILITA’.
Ciò si applica sia per le armi bianche che per quelle da sparo, sia per il porto che per la detenzione o lo spostamento del domicilio di relativa detenzione.