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ARBITRO ASSICURATIVO: NOVITA’! Ministero delle Imprese e del made in Italy|Decreto ministeriale |6 novembre 2024| n. 215

Articolo 2
Istituzione dell’arbitro assicurativo

Dal prossimo 15 gennaio operativo, con la possibilità di presentare ricorsi da parte dei clienti consumatori delle compagnie assicurative ma anche da parte di professionisti e imprese.

All’Arbitro assicurativo potranno presentare ricorso, solo in via telematica e ad un costo contenuto di 20 euro, il contraente di una polizza, l’assicurato, il beneficiario, oppure un danneggiato che può agire direttamente contro la compagnia (il caso più evidente sarà quello della Rc Auto). Il ricorso può essere presentato da un cliente consumatore, da un professionista o da un imprenditore e, a seconda di chi lo presenta, viene composto il Collegio formato da cinque membri, di cui tre di nomina Ivass. L’Arbitro assicurativo non farà accertamenti tecnici complessi (incaricare periti o ascoltare testimoni) ma baserà le sue decisioni esclusivamente sui documenti presentati dalle parti. Per i ricorsi in cui si chiede un ristoro in denaro, l’Aas ha dei precisi paletti: per le polizze vita che prevedono il pagamento del premio solo in caso morte il limite è di 300mila euro; per le altre polizze vita è di 150 mila euro. Per i ricorsi riguardanti polizze danni, invece, il tetto è di 25 mila euro. Il limite cambia nel caso del danneggiato che agisce direttamente contro la compagnia (risarcimento diretto della Rc Auto o polizze sanitarie) ed è di 2.500 euro. Il ricorso all’Aas può essere presento contro compagnie e intermediari italiani ma anche contro compagnie estere presenti in Italia con una sede o che operano in regime di libera prestazione dei servizi (ma in quest’ultimo caso solo se non hanno aderito ad un altro organismo nazionale di risoluzione stragiudiziale delle controversie). Prima di ricorrere all’arbitro bisogna aver fatto un reclamo alla compagnia o all’intermediario e attendere 45 giorni. Il ricorso all’Arbitro a quel punto può partire ma senza attendere troppo: va presentato entro 12 mesi dalla presentazione del reclamo alla compagnia e deve riguardare un contenzioso non troppo ’vecchio’: massimo tre anni. La decisione dell’Arbitro arriverà in 180 giorni, con la possibilità di altri 90 giorni di tempo per i contenziosi più complessi. La decisione del Collegio (che può proporre anche una conciliazione) non è vincolante per le parti ma, come avviene per le decisioni prese dagli altri Adr presenti in Italia, Abf e Acf, se la compagnia non ottempera alla decisione quest’ultima viene pubblicata sul sito dell’Arbitro per cinque anni e sulla home page dell’impresa assicurativa coinvolta per sei mesi.