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CARENZA DI LEGITTIMAZIONE ATTIVA EINESISTENZA DEL DIRITTO IN CAPO ALLA CESSIONARIA DEL CREDITO PERCHE’ LA DOCUMENTAZIONE ALLEGATA E’ INIDONEA A DIMOSTRARE IL TRASFERIMENT ODEL CREDITO ALAL CESSIONARIA (CORTE DI APPELLO DI BOLOGNA SENT. N. 1483/2025)

Secondo l’orientamento della giurisprudenza della Corte di Cassazione, la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della cessione dei crediti in blocco ai sensi dell’art. 58 TUB, è EQUIVALENTE ALLA NOTIFICA DELLA CESSIONE DEL CREDITO AL DEBITORE CEDUTO, al solo fine di evitare il pagamento al creditore cedente che dunque non avrebbe effetto estintivo della obbligazione.

Tuttavia la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale non è sufficiente a fornire la garanzia che il portafoglio di crediti ceduti ricomprenda il credito azionato, e con riguardo al quale il relativo onere della prova grava sul cessionario.

Al riguardo, in caso di contestazione da parte del creditore, il Giudice deve procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell’ambito del quale la notificazione della cessione al debitore può rivestire un elemento indiziario (Cass. 24798/2020).

L’avviso in Gazzetta ufficiale, per fungere da prova della avvenuta cessione, dovrebbe contenere tutti gli elementi necessari ad identificare con precisione il credito di modo da poter affermare con certezza la relativa inclusione nel portafoglio oggetto della cessione.

A ciò non basta la indicazione dei crediti oggetto della cessione con una suddivisione per tipologia.

Nè può soccorrere sul punto anche una allegazione indicante la lista dei crediti ceduti atteso che trattasi di un estratto non circostanziato e da solo non idoneo a provare che il credit oggetto del giudizio fa esse parte del portafoglio già ceduto ai precedenti cessionari.